Diritto

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25
Marzo 2017

Scioglimento della comunione legale

INTRODOTTO DALLA NUOVA LEGGE SUL DIVORZIO BREVE

(art. 2 L. 55/2015 ha introdotto l’art. 191 c. 2 c.c.)

Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie:

– nella separazione giudiziale: dal momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati quindi, di regola, dal giorno della udienza presidenziale; in questa ipotesi il cancelliere deve comunicare l’ordinanza con cui i coniugi sono autorizzati a vivere separati all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione (art. 191 c. 2 c.c. introdotto dall’art. 2 L. 55/2015);

– in caso di separazione consensuale: dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. 

 

La novità è costituita dal fatto che :

Fino al 26 maggio 2015 lo scioglimento della comunione avveniva:

  • nella separazione consensuale dalla omologazione del verbale di separazione;

 

  • nella separazione giudiziale, dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.

 

CHE COS’E’ LA COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI?

La comunione legale dei beni è il regime che regola i rapporti patrimoniali fra i coniugi in mancanza di una diversa convenzione, così com’è regolamentato con la L. n. 151 del 1975.

Tale istituto governa in via generale i rapporti tra i coniugi, ove questi non abbiano espresso una diversa volontà con le convenzioni matrimoniali, non è assimilabile a quello della comunione ordinaria, sia perché s’instaura automaticamente all’atto stesso del matrimonio, a meno che gli sposi non scelgano di adottare il regime di separazione o altra convenzione nelle forme di cui all’art. 162 del c.c., sia perché i beni che vi ricadono sono specificatamente indicati negli artt. 177 e 178 del c.c., così come sono elencati nell’art. 179 del c.c. quelli che ne sono esclusi.

In effetti, la comunione legale è una forma di comunione specifica e speciale, in cui i coniugi sono titolari solidalmente di un diritto sui beni che vi ricadono e da cui rimangono estranei i soggetti non legati da rapporti di coniugio.

L’art. 177 c.c. afferma che costituiscono oggetto della comunione legale:

  • gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

 

  • i frutti dei beni propri che siano ancora presenti al momento dell’estinzione della comunione legale;

 

  • i proventi dell’attività di ciascuno dei coniugi che siano ancora presenti al momento dell’estinzione della comunione legale;

 

  • le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi (con i relativi utili ed incrementi);

 

  • gli utili e gli incrementi delle aziende gestite congiuntamente, ma costituite da uno solo dei coniugi antecedentemente al matrimonio.

 

Per quel che concerne, invece, le aziende gestite da uno solo dei coniugi, ricadono nella comunione legale i beni destinati all’esercizio dell’impresa e gli incrementi solo qualora siano ancora presenti al momento della cessazione della comunione legale.

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge [185, 217]:

Dispositivo dell’art. 179 Codice Civile 

  1. a) i beni di cui prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento (1);
  2. b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione [769] o successione [456], quando nell’atto di liberalità o nel testamento [587] non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione (2);
  3. c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori (3);
  4. d) i beni che servono all’esercizio della professione [2084, 2222]del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una aziendafacente parte della comunione (4);
  5. e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno (5) nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa (6);
  6. f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto (7) [2647 1].
L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge (8).

Note

(1) Pur essendo l’elencazione tassativa, la lettera a) configura una esclusione estensibile in ragione della ratio temporale: tutto ciò che il coniuge già possedeva o abbia acquistato senza richiedere il sacrificio comune, poiché in epoca antecedente al matrimonio, non sarà oggetto di comunione.

(2) La donazione comprende qualsiasi tipo di liberalità, quindi anche le donazioni indirette.

(3) In base all’utilizzo effettivo del bene, destinato ad uno solo dei coniugi (l’orologio maschile, la collana, i prodotti di bellezza, etc.) si potrà desumerne il carattere di bene strettamente personale.

(4) Non possono essere ricompresi i beni destinati, ex artt. 177 e 178 alla conduzione di una azienda facente parte della comunione. Per il resto, vige sempre il criterio della destinazione concreta, per cui andrà verificata la funzionalità rispetto alla professione (ad es. i libri nella biblioteca di casa, di una materia giuridica piuttosto che medica delineeranno l’appartenenza al coniuge giurista piuttosto che medico o psicologo).

(5) Archetipo ne è l’indennità assicurativa erogata in seguito ad un sinistro stradale, che ha funzione riparatoria dei danni (fisici, ma anche morali-esistenziali) subiti personalmente dal coniuge leso nell’illecito (e di cui ai fondamentali artt. 1223, 2043 ss. c.c.).

(6) Si allude, con formulazione onnicomprensiva, ad ogni tipo di rendita erogabile da persone o enti, che siano pubblici o privati (assicurazioni, istituti previdenziali, etc.) a seguito della perdita della capacità lavorativa.

(7) Questi beni (esclusivamente mobili) derivano da un trasferimento dei beni succitati, e ne sono appunto l’investimento attuato con la vendita o lo scambio di beni già esclusi dalla comunione; per analogia, lo stesso denaro ricavato ma non reinvestito permarrà nei beni esclusi perchè personali.

(8) Nel secondo comma dell’art. 179 si delinea la possibilità di escludere dalla comunione daterminati beni immobili, o mobili registrati, mediante l’apposizione in sede di atto di acquisto della dichiarazione di esclusione; atto di acquisto cui dovrà necessariamente partecipare l’altro coniuge. L’effetto risultante sarà l’opponibilità ai terzi, ai sensi dell’art. 2647 del c.c..

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